Come modificato dall’assemblea dei soci del 15/6/2019 |
Art. 1 – È costituita l’Associazione di Promozione Sociale “CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE FAMILIARE GIAN PAOLO DORE APS” con sede in Bologna, via del Monte n. 5; la sua durata è illimitata. |
Art. 2 – L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare in ambito culturale, secondo quanto previsto all’art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche; si prefigge, come scopo preminente della propria attività, di dare vita a programmi e servizi promozionali, culturali e di socializzazione a favore delle famiglie, dei fidanzati, degli sposi e dei genitori. In tale contesto provvede a:
Nel programmare e attuare le proprie attività, l’Associazione, quanto ai metodi e ai contenuti, dovrà rispettare e favorire sempre il pieno sviluppo della personalità degli utenti e della loro vita di coppia e di famiglia, richiamandosi al progetto cristiano di uomo, matrimonio e famiglia. |
Art. 3 – L’Associazione è aperta a tutti. L’adesione, che non può essere temporanea, comporta la piena accettazione dei principi del presente Statuto e la scrupolosa osservanza del regolamento interno. Si diventa membri effettivi dell’Associazione mediante domanda scritta dell’interessato e ammissione da parte del Consiglio Direttivo, oltre al versamento di una quota annua di partecipazione. Accolta la richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile. L’ammontare della quota annua viene deciso dal Consiglio Direttivo ogni anno. Il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda di ammissione; deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato. Il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, fare ricorso contro tale rigetto all’Assemblea dei Soci, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione. La qualifica di socio dà diritto:
I soci sono tenuti:
La qualità di socio si può perdere per recesso o per mancato versamento della quota associativa annuale.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci. |
Art. 4 – Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. |
Art. 5 – L’Assemblea dei soci viene convocata:
Le relative comunicazioni avverranno mediante affissione nella sede dell’Associazione della convocazione stessa venti giorni prima e con lettera personale ai soci da inviarsi almeno dieci giorni prima e si dovranno precisare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della seduta. Le assemblee saranno valide se risulteranno presenti: in prima convocazione la maggioranza dei soci iscritti; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo. Ciascun socio presente può portare una sola delega. Hanno diritto di voto tutti gli iscritti all’Associazione. All’atto della costituzione l’Assemblea nomina, tra i presenti, un Presidente dell’Assemblea e un Segretario dell’Assemblea verbalizzante. |
Art. 6 – L’Assemblea delibera con la modalità del voto singolo su:
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Art. 7 – La prima seduta del Consiglio Direttivo sarà convocata dal più anziano tra i componenti, con lettera personale e/o posta elettronica con messaggio di avvenuta lettura inviato ai consiglieri almeno sette giorni prima. In questa seduta il Consiglio procederà all’attribuzione al suo interno della carica di Presidente e Vice presidente. Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina il Segretario ed il Tesoriere. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentreranno i primi tra i non eletti. Il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. |
Art. 8 – Il Presidente ha la firma sociale, coordina l’attività del Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle deliberazioni del medesimo, rappresenta il “Centro” di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione anche con riferimento all’apertura, gestione e chiusura di rapporti bancari, finanziari, assicurativi. In caso di temporanea assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. |
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo terrà seduta indicativamente con periodicità mensile. La riunione, che sarà convocata per posta e/o per posta elettronica dal Presidente, sarà valida se risulteranno presenti alla stessa almeno cinque consiglieri, le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice. I provvedimenti di carattere disciplinare saranno validi se otterranno il voto favorevole di sette noni del Consiglio Direttivo. |
Art. 10 – L’Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che saranno depositati presso la sede sociale; i soci potranno prenderne visione presentando richiesta scritta al Segretario. |
Art. 11 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento. |
Art. 12 – L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività, ed iscriverà in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’Associazione è tenuta altresì ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. |
Art. 13 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. |
Art. 14 – L’articolo 2 non può essere modificato, in particolare per quanto attiene agli scopi e ideali dell’Associazione, fatti salvi eventuali adeguamenti meramente tecnici richiesti da nuove disposizioni di legge. |
Art. 15 – Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di Associazionismo. |